Le ultime news sulla Fatturazione elettronica 2019
Fatturazione elettronica 2019: Niente sanzioni fino a settembre
È previsto un periodo di tolleranza per chi commette errori o non si adegua in maniera certosina. Questo periodo si concretizza in una moratoria sanzioni di 9 mesi, prorogata fino a settembre 2019, come stabilito dalle ultime novità introdotte con il Decreto fiscale, collegato alla Legge di bilancio.
Secondo questa moratoria, non si applicano le sanzioni se la fattura viene emessa in ritardo ma comunque entro il termine di liquidazione periodica dell’IVA.
Sono previste invece sanzioni light, cioè si pagano in misura ridotta dell’80%, se l’emissione avviene entro il periodo di liquidazione Iva successivo.
Fatturazione elettronica 2019: chi è escluso
1.Proposta di modifica n. 10.0.100 al DDL n. 886
IL RELATORE
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica
per gli operatori sanitari)
- Per il periodo d’imposta 2019 i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati dall’Agenzia delle entrate anche per finalità diverse dall’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.»
- i contribuenti che hanno aderito al regime forfetario e vecchi minimi (ricordiamo la nuova soglia di accesso fino a 65 mila euro per il 2019);
- esercenti e artigiani che operano solo con consumatori ed emettono scontrini e ricevute fiscali (per questi l’obbligo è rinviato);
- gli agricoltori in regime speciale
- le imprese che effettuano cessione di beni e prestazione di servizi nei confronti di non residenti.
- gli operatori sanitari (aziende sanitarie locali e ospedaliere, istituti di ricovero, farmacie, policlinici universitari, ambulatori specialistici ambulatoriali, iscritti all’Albo dei medici chirurghi) ATTENZIONE SOLO QUELLE CHE RIENTRANO IN QUESTA MODIFICA: Si possono fare fatture elettroniche differite,
- Si può gestire anche il cartaceo come copia di cortesia
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