12/04/2017 Termini per la Conservazione Registri Iva e Fatture Elettroniche
LO SCENARIO
La nuova risoluzione n.46 del 10 Aprile 2017 dell’Agenzia delle entrate, accogliendo interpelli inviati da contribuenti e associazioni di operatori del settore, ridefinisce al 31 Dicembre dell’esercizio in corso i termini di conservazione dei documenti fiscali attinenti alla dichiarazione IVA 2017, che con la precedente Risoluzione 26/E del 6 Marzo 2017 aveva anticipato al 28 Maggio 2017 in ragione dell’anticipo dei termini di consegna delle Dichiarazione Annuale IVA 2017.
Come cita testualmente la nuova Risoluzione, i termini di esecuzione della conservazione devono essere definiti facendo riferimento unicamente all’ articolo 3. Comma 3 del D.M. 17.06.14 (che a sua volta rinvia all’art.7, comma 4 ter, del D.L. n° 357/1994) che fissa la conservazione dei documenti informatici fiscalmente rilevanti entro il terzo mese successivo al termine della presentazione delle dichiarazioni annuali, questa volta però specificando che è da intendersi, in un’ottica di semplificazione e uniformità del sistema, con il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
“In altre parole, il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, termine valido anche per i documenti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, ancorché a partire dal periodo d’imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA siano disallineati.
In caso di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, i documenti rilevanti ai fini IVA riferibili ad un anno solare andranno comunque conservati entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.”
NE CONSEGUE CHE:
Il 28 maggio 2017 non è più la data ultima entro la quale deve essere effettuata la stampa o la conservazione sostitutiva dei registri IVA e l’archiviazione delle fatture del ciclo attivo e passivo.
Per le aziende interessate alla conservazione dei sopracitati documenti, in particolare i soggetti emittenti fatture elettroniche verso la PA, si invita comunque a procedere nel più breve tempo possibile, qualora non fosse già stato fatto, a caricare nel proprio sistema di conservazione o dal portale Zerod, i documenti eventualmente mancanti di cui abbiamo provveduto a inviare elenco nei giorni precedenti relativi all’anno 2016.
Fatto quanto sopra, comunicarci se provvedere alla conservazione comunque entro il 28 Maggio oppure alla solita data concordata e prevista dal manuale della conservazione ovvero:
- Il 30 giugno per quanto riguarda le fatture elettroniche emesse verso la PA nel secondo semestre dell’esercizio precedente
- Entro i 90 gg. successivi al mese di emissione del documento
Questo fatto salvo accordi diversi presi con i singoli clienti.